Art. 3.
(Costi, spese, indennità ed esenzioni relativi
al procedimento di conciliazione).

      1. L'indennità spettante al conciliatore è posta in misura eguale a carico delle parti, nel caso di raggiungimento dell'accordo o di mancata conciliazione, se l'istanza è stata proposta congiuntamente; altrimenti, è posta a carico della parte istante.
      2. Le istanze, gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
      3. I verbali di conciliazione di valore non superiore a 50.000 euro sono esenti dalla imposta di registro, che si applica soltanto sul valore eccedente tale importo.
      4. La camera di conciliazione cura un servizio gratuito di informazione e orientamento agli utenti che intendono proporre istanza di conciliazione.
      5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è periodicamente determinato l'ammontare minimo e massimo dell'indennità spettante al conciliatore, in base a criteri di proporzione all'attività svolta e all'esito del procedimento, in misura tale da garantire la più ampia possibilità di accesso e il rispetto dei princìpi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 115 del 17 aprile 1998. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al

 

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primo periodo la misura dell'indennità è determinata dal segretario generale, secondo i princìpi di cui al presente comma.